Gli effetti delle misure di contenimento della pandemia sui contratti
In questo periodo di emergenza occorre valutare quali siano gli effetti delle misure restrittive e della situazione di crisi che stiamo vivendo sui contratti e sulle obbligazioni.
Le regole del codice civile rilevanti sono:
- l’art. 1218, che prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione sia “tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”;
- l’art. 1223, invece, regola il risarcimento del danno derivane dall’inadempimento, stabilendo che debba comprendere sia la perdita subita (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante), “in quanto ne siano conseguenza e diretta”.
L’art. 91 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n° 18 dispone l’aggiunta del seguente comma all’art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020, convertito con Legge 5 marzo 2020, n° 13:
Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto e' sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
L’articolo del decreto legge del 17 marzo prevede, quindi, che il rispetto delle norme emanate per contrastare il coronavirus sia un elemento che deve essere valutato dal Giudice, chiamato a decidere su richieste di risarcimento del danno, conseguenza dell’inadempimento o del ritardo nell’esecuzione della prestazione.
Il debitore dovrà, comunque, fornire la prova (il cui onere è semplificato) di aver esaurito tutte le possibilità di adempiere secondo l’ordinaria diligenza e il nesso causale tra la misura di contenimento e l’impossibilità.
Occorre rilevare che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento devono essere conseguenza diretta delle norme “di contenimento” adottate dall’autorità, non essendo sufficiente, perché si applichi l’art. 91, la situazione generalizzata determinata dalla pandemia in sé, che potrà rilevare, eventualmente, secondo le regole generali.
Per quanto riguarda, invece, l’impossibilità temporanea, le regole codicistiche prevedono che il debitore, cessata la situazione di impossibilità, durante la quale non è responsabile del ritardo, debba eseguire la prestazione, indipendentemente da un suo diverso interesse economico.
Il debitore, in questo caso, potrà invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (art. 1467 c.c.), che può portare alla risoluzione del contratto, salvo che l’altra parte si offra di modificare equamente le condizioni del contratto (ad esempio, offrendosi di “scontare” i canoni di locazione dei mesi di lockdown, se il contratto deve proseguire per altro tempo).
Infine, occorre tenere presente il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto che, valutando i singoli casi, potrebbe imporre al creditore di non esigere la prestazione.
Il decreto “Cura Italia” ha previsto anche norme specifiche per determinati settori dell’economia, quali, ad esempio, i contratti di trasporto aereo e marittimo, i contratti di soggiorno e l’acquisto di titoli di accesso a eventi, spettacoli e musei, disciplinando l’estensione del rimedio dell’impossibilità sopravvenuta.
In tali casi, ove il viaggio o l’evento fosse programmato nel periodo di lockdown sarebbe dovuta o la restituzione del prezzo pagato o, in alternativa, la consegna di un voucher di pari importo spendibile entro un anno.
In ogni caso, ribadiamo la necessità di una corretta analisi di tutte le circostanze del caso concreto, anche alla luce degli eventuali successivi sviluppi legislativi e, pertanto, rimaniamo a Vostra disposizione per ogni concreta esigenza.