Il regime patrimoniale del bene nella comunione tra i coniugi
La Corte di Cassazione ha di recente preso posizione in merito all'acquisto di beni da parte dei coniugi in regime di comunione legale.
In particolare, la Corte si è espressa sul caso dell'acquisto di un appartamento effettuato solo dal marito, che ne ha pagato integralmente il prezzo.
La sentenza n° 11668 del 14 maggio 2018 stabilisce che il bene acquistato in costanza di matrimonio in regime di comunione legale dei beni entra automaticamente nel patrimonio comune dei coniugi, anche se sia pagato in via esclusiva o prevalente da uno solo dei due e venga destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia.
Restano fermi, ovviamente, i casi di esclusione previsti dalla legge all'art. 179, comma 1, del Codice Civile: non entra a far parte della comunione, quindi, il bene che sia stato acquistato con denaro ricavato dall'alienazione di beni personali o che sia, a sua volta, destinato all'uso strettamente personale di uno dei coniugi o all'esercizio di una professione.
Affinché operi il meccanismo di esclusione previsto dalla legge è comunque necessario che questa risulti, con apposita dichiarazione, dall'atto di acquisto, al quale deve partecipare anche l'altro coniuge.
I due elementi - causa di esclusione e dichiarazione inserita nell'atto d'acquisto - devono concorrere: non è sufficiente la presenza di uno solo dei due.