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Possibile il trasferimento dell'immobile nell'ambito delle procedure esecutive, anche in presenza di irregolarità urbanistiche

Si segnala che con recente decisione (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n.20437/19 depositata il 29 luglio 2019) la Suprema Corte ha affermato che in caso di irregolarità urbanistiche degli immobili in ipotesi di nullità previste dall’art. 40, comma 5, L. n. 47/1985, il trasferimento in sede di procedura esecutiva, individuale o concorsuale, comprese le procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, può comunque avvenire prevedendo che la sanatoria debba essere presentata entro 120 giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile.