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Legittimità del rifiuto del promissario acquirente alla stipula del definitivo per omessa comunicazione della provenienza per donazione dell’immobile.

Con ordinanza n.32694 pubblicata il 12/12/2019 la Corte di Cassazione ha affermato un principio innovativo rispetto alle sue precedenti pronunce, stabilendo che “in tema di preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell’art. 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell’acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, possa rifiutare la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale dell’art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi”.

Tale orientamento legittima, quindi, il promissario acquirente a non sottoscrivere il definitivo nel caso in cui il venditore abbia taciuto di aver ricevuto l’immobile per donazione e ciò allo scopo di tutelare l’acquirente dalla possibilità di essere in futuro soggetto a pretese da parte dei legittimari del donante.

franco tonetti