Ripetibilità delle somme versate all'ex coniuge per il mantenimento dei figli a seguito di revoca del provvedimento che disponeva l'assegno
Con ordinanza n° 3659 del 13 febbraio scorso, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'ex marito, ha sancito il diritto del medesimo a richiedere in restituzione alla ex moglie le somme pagate a titolo di mantenimento a far tempo dal mutamento delle condizioni economiche (e, quindi, dal raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli) ancorché il provvedimento di modifica sia stato chiesto dal coniuge obbligato in epoca successiva al verificarsi delle condizioni (coincise, nella fattispecie, con il matrimonio delle figlie). Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha sostanzialmente affermato che il principio di irripetibilità delle somme versate, in caso di revoca giudiziale dell'assegno di mantenimento, non trova applicazione ove sia venuto meno il diritto di mantenimento.