Le linee guida di Milano per le spese straordinarie nelle separazioni e nei divorzi
Segnaliamo che la Corte d’Appello e il Tribunale di Milano, in accordo con l’Osservatorio sulla Giustizia Civile e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, hanno congiuntamente approvato nei giorni scorsi le linee guida relative alle modalità di approvazione e di rimborso in materia di spese straordinarie per i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti ovvero per quelle spese che esulano dall’assegno di mantenimento.
Si tratta di un importante riferimento per distinguere tra quelle “spese” che necessitano di previo accordo tra i genitori, sottostando ad uno specifico iter per il rimborso a favore del genitore anticipatario e quelle, invece, che non necessitano del preventivo accordo.
Premesso che tutte le spese dovranno essere documentate, è stato in particolare stabilito che le spese mediche che non richiedono preventivo accordo sono quelle per :
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Le spese mediche che richiedono, invece, il preventivo accordo sono quelle per :
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo sono quelle per :
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
Le spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo riguardano le :
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria.
Infine, le spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo riguardano il:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
Le spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo sono quelle relative a :
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout);
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le linee guida prevedono che il genitore cui è rivolta la richiesta relativa alle spese straordinarie da concordare debba manifestare il proprio motivato dissenso entro 10 giorni dalla richiesta intendendosi il silenzio come tacito assenso e, quindi, autorizzazione.
La richiesta di rimborso delle spese sostenute, corredata dalla documentazione giustificativa, dovrà avvenire mediante raccomandata o mail con prova della ricezione da inviarsi entro 30 giorni dall’esborso e il rimborso dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni.