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Nessuna revisione dell’assegno se muta l’orientamento giurisprudenziale ma non intervengono giustificati nuovi motivi

La Corte ritiene, con la sentenza n° 1119/2020, che, avendo il giudice di merito chiamato a decidere sulla revisione il solo potere di verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e dimostrate dalle parti abbiano alterato l’equilibrio stabilito nella decisione che riconosceva il diritto e la misura dell’assegno, non debba, per il solo fatto dell’intervenuto mutamento di orientamento giurisprudenziale, non assimilabile a jus superveniens e quindi non cogente, procedere a una diversa valutazione delle circostanze e dei fatti all’epoca oggetto di valutazione.

Afferma la Corte che ammettere che un mutamento di orientamento possa, di per sè, integrare i richiesti “gravi motivi” per la revisione comporterebbe conseguenze incongrue.

franco tonetti