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Opponibile agli altri comproprietari il contratto di comodato stipulato da uno solo di essi

Con ordinanza n° 22540/2019, la Corte di Cassazione, censurando la decisione assunta dalla Corte di Appello di Palermo e richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite con pronuncia n° 11135 del 4 luglio 2012, ha affermato che “…la locazione della cosa comune (ma il principio può essere esteso al contratto di comodato, ndr) da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’art. 2032 c.c., sicchè, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato del gestore e, ai sensi dell’art. 1705 c.c. comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato del citato art. 2031 c.c., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa.”.

franco tonetti